Il mobbing avviene perché nessuno lo impedisce: una vera e propria omertà professionale.
Gli spettatori non tentano nemmeno di bloccare chi mette in atto il mobbing e, con il loro silenzio, lo favoriscono.
Il motivo è facilmente intuibile: la paura. Paura di essere coinvolti, di avere ritorsioni di qualche tipo, di perdere il lavoro o i favori dei titolari. Una sorta di omertà professionale, dopo quella per mafia.
Il bossing, o mobbing verticale, inteso come forma di mobbing compiuto da superiori, dirigenti, manager, oggi è diventato una vera e propria strategia aziendale. Lo mettono proprio a bilancio, secondo me: ti induco a dare le dimissioni, senza interferenze da parte dei sindacati.
A chi si può rivolgere un mobbizzato?
In Italia purtroppo non esistono centri di competenza in grado di supportare un lavoratore che è vittima di vessazioni sul lavoro, quindi la persona può trovare sostegno in amici, parenti, colleghi, in se stesso, nel proprio cane, ma non troverà un supporto di tipo professionale a 360°. Da diversi anni vengono presentati disegni di legge, ma nessuno è mai stato convertito in legge. Non essendoci leggi apposite, la legge italiana fa riferimento a diversi articoli della Costituzione che accennano a diversi tipi di comportamenti connessi con il mobbing: abuso d’ufficio, percosse, lesioni personali volontarie, atti persecutori (= stalking), ingiuria, diffamazioni, abusi sessuali, minacce, molestie, demansionamento. Che è vietato sul piano giuridico perché costituisce una lesione del diritto fondamentale alla libera esplicazione della personalità del lavoratore sul luogo di lavoro, tutelato dagli artt. 1 e 2 della Costituzione.
Poi ci sono: l’art. 32, che riconosce la tutela della salute come diritto fondamentale dell’uomo; l’art. 35, che prevede la tutela del lavoro in tutte le sue forme; l’art. 41, che vieta lo svolgimento di un’attività economica privata se esercitata in contrasto con l’utilità sociale, ecc.
In caso di demansionamento
Il danno è suscettibile di risarcimento, così come il danno biologico, mentre più complesso da dimostrare, e quindi da risarcire, è il danno morale. Poi c’è la normativa in tema di sicurezza sul lavoro (decreto legislativo n.81/2008), per cui il datore di lavoro ha l’obbligo non solo di evitare condotte negative, ma anche di creare un ambiente sano e sereno.
Il paradosso del mobbing
Il paradosso è questo: definire e circoscrivere il mobbing è piuttosto semplice nella teoria, mentre dal punto di vista pratico è molto complesso fornire al giudice la prova dei fatti. Questo perché il lavoratore è tenuto a dimostrare i fatti storici (atti vessatori), e questa prova può essere fornita quasi esclusivamente tramite dei testimoni che normalmente sono colleghi, o ex colleghi, del lavoratore vessato, e che quindi continuano – almeno in parte – a lavorare alle dipendenze di quel datore di lavoro che è accusato di comportamenti illeciti.
E qui infatti, mi sa, ci incartiamo in tanti. Stretti tra la morsa dell’etica e della giustizia e i freddi calcoli matematici del giudice, che o ti crederà, o crederà ai tuoi aguzzini e ai loro scagnozzi; se ti va bene vedrai i soldi tra 4 anni (8 con l’appello), se ti va male dovrai pure rimetterci. Perché di questo si tratta, di soldi: né di restituzione del lavoro, né di pubbliche scuse, né di un po’ di sana gogna mediatica.
E al processo, se partecipi alle udienze, perché tu vorrai partecipare dalla prima all’ultima, dovrai farti ridere dietro per le tue disgrazie, declassate a piccolezze, fissazioni, futilità, irrilevanti ricordi di un tempo che fu. Non potrai scrivere nero su bianco il loro nome e cognome “perché potresti calunniarli” (ah … interessante …). E avanti col Cristo.


E quindi ? Che si fa ? Si continua a nuotare nell ignoranza ? La diagnosi l ‘eziologia la genesi del mobbing sono ormai scienza,manca solo la c7ra giusta che uno stato civile dovrebbe garantire